Nel periodo compreso tra il decesso della persona e l'accettazione del chiamato all'eredità intercorre un periodo di tempo durante il quale l'eredità stessa, intesa come insieme di beni e di rapporti giuridici, è priva di un titolare, in questi casi si parla di eredità giacente.
Questo periodo di tempo a volte può anche essere particolarmente lungo, e per evitare probabili dispersioni del patrimonio ereditario, che causerebbero danni rilevanti l'erede e per gli eventuali creditori del defunto, la legge prevede alcuni particolari regimi di amministrazione dell'eredità, uno dei quali è appunto l'eredità giacente.
Per fare in modo di attivare l'eredità giacente sono necessari 2 requisiti fondamentali, ovvero la mancanza della accettazione dell'eredità da parte del chiamato per legge o per testamento; e il non essere il chiamato stesso nel possesso dei beni ereditari.
Al verificarsi di tali presupposti, l'autorità giudiziaria, su istanza delle persone interessate, o nei casi più evidenti anche d'ufficio, nomina ufficialmente un curatore dell'eredità giacente. Prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, il curatore è tenuto a prestare giuramento, dinnanzi al giudice, di custodire e amministrare fedelmente i beni oggetto dell'eredità.
L'amministrazione del curatore si effettua sotto la stretta vigilanza di un giudice che può revocarlo o sostituirlo in ogni momento, mentre i suoi compiti principali sono la redazione dell'inventario dei beni ereditari, il deposito del denaro liquido nelle casse di un istituto di credito, l'amministrazione del patrimonio e il rendiconto della gestione.
Per fare in modo che possa compiere tutti gli atti di disposizione dei beni ereditari che si rendessero necessari per la buona gestione del panimonio ereditario, il curatore deve ricevere la piena autorizzazione dall'autorità giudiziaria.
Il curatore può inoltre, sempre previa autorizzazione del giudice, procedere al pagamento dei debiti ereditari; nel caso in cui venga fatta opposizione al pagamento da parte dei creditori, deve procedere alla liquidazione dell'eredità, con il procedimento previsto per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata.
Il curatore deve inoltre presentare la denuncia di successione, mentre la sua funzione termina ufficialmente quando l'eredità è accettata e i beni ereditari diventano a tutti gli effetti di proprietà dell'erede, oppure nel caso in cui non ci sia piú alcun bene da amministrare o, infine, nel caso in cui tutti i chiamati, sia i legittimi che i testamentari, rinuncino all'eredità, che di conseguenza diventa proprietà dello Stato.
Nei casi appena esaminati la cessazione dell'attività del curatore quindi avviene automaticamente, senza quindi la necessità di un espresso provedimento del giudice.
Sono previste diverse norme a tutela di coloro che in buona fede abbiano contrattato col curatore il quale, non avendo notizia ad esempio, dell'accettazione dell'erede, abbia continuato ad amministrare i beni ereditari.
Infine, è importante sottolineare che non è possibile parlare di eredità giacente quando il chiamato è nel possesso dei beni ereditari; in questi casi infatti l'Articolo 485 del Codice Civile stabilisce i termini perentori entro i quali il chiamato deve fare l'inventario dei beni ereditari e dichiarare di accettare l'eredità con beneficio d'inventario.
Il mancato rispetto di questi termini di legge comporta, secondo i casi previsti, la perdita del diritto di accettare l'eredità oppure la conseguenza che il chiamato viene considerato erede puro e semplice.