Il Testamento è un atto ufficiale con cui una persona dispone la destinazione delle proprie consistenze in seguito alla sua morte.
Questo atto è revocabile fino all'ultimo istante della vita del testatore, e il principio della revocabilità è inderogabile.
La legge stabilisce la piena libertà di disporre del proprio patrimonio, per il tempo successivo alla morte, come tipica manifestazione della libertà umana e individuale.
Proprio per questo motivo, l'articolo 679 del Codice Civile autorizza a revocare o modificare in qualsiasi momento le disposizioni testamentarie, ogni eventuale clausola o condizione contraria non è valida.
Per lo stesso motivo non sono ammessi dalla legge i patti successori e la donazione a causa di morte.
Il contenuto del testamento è generalmente di forma patrimoniale, ma può anche contenere disposizioni di tipo diverso come ad esempio la designazione di un tutore o il riconoscimento di un figlio naturale.
In quest'ultimo caso specifico in cui si dispone il riconoscimento, a differenza di ciò che riguarda il patrimonio, è irrevocabile.
Il Codice Civile dichiara il testamento testualmente come "un negozio unilaterale non recettizio", ovvero che non ha bisogno dell'adesione di alcuno e non deve essere portato a conoscenza di determinate persone.
Colui che effetua il testamento non può inoltre farsi rappresentare da alcuno nella redazione dell'atto, poiché si tratta di un documento strettamente personale.
Non è nemmeno consentito che 2 o piú persone facciano testamento nello stesso atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizione reciproca (come nominare i figli reciproci come eredi universali oppure lasciare tutto a chi di essi sopravvivrà).
Il testamento è una dichiarazione solenne e perché sia dichiarato valido a tutti gli effetti è necessaria una forma ben determinata.
Il codice civile ne prevede diverse forme: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto.
La più comune è senz'altro quella olografa, che deve essere scritta interamente a mano dal testatore, deve recare la data (comprensiva di giorno, mese, anno, e la firma con nome e cognome: le disposizioni testamentarie scritte dopo la firma sono dichiarate nulle.